La fruizione del parco è sottoposta al Regolamento d’uso dei parchi storici comunali adottato dal Comune di Genova.
Facciamo seguire un breve estratto.
Art. 5. Accessibilità e circolazione dei veicoli a motore. I parchi storici sono aree pedonali
- Salvo quanto previsto dai successivi commi, l’accesso, il transito e il parcheggio dei veicoli a motore sono vietati.
- L’accesso dei mezzi di soccorso e di vigilanza è consentito secondo le normative vigenti.
- L’accesso e il transito può essere autorizzato in deroga al divieto di cui al comma 1:
- 1. per veicoli destinati alle operazioni di manutenzione ordinaria dei parchi storici; […]
- In presenza di esigenze di servizio aventi carattere continuativo e sulla base di specifica richiesta, adeguatamente motivata, il Direttore Responsabile del parco storico rilascia autorizzazioni all’accesso e al transito.
- […]
- Le autorizzazioni devono essere esposte sui mezzi che accedono ai parchi storici.
- Tutti i mezzi devono procedere a passo d’uomo
- l soggetto autorizzato alla circolazione all’interno dei giardini e dei parchi storici risponde degli eventuali danni arrecati a persone o cose.
- La circolazione di mezzi elettrici al servizio di persone con ridotta mobilità è consentita per agevolare l’accesso e la visita ai parchi storici.
- L’uso delle biciclette è consentito con condotta a mano o a passo d’uomo, esclusivamente nei viali o nelle aree appositamente destinate.
Art. 7. Comportamento
- lI comportamento del pubblico nei parchi storici deve essere sempre improntato al rispetto verso le persone e verso l’ambiente circostante.
- E’ fatto divieto disturbare in qualsiasi modo la quiete e la tranquillità delle persone che intendono beneficiare delle condizioni ambientali e naturalistiche che offrono i parchi storici.
- All’interno dei parchi storici il visitatore deve rispettare le aree dedicate al riposo, al gioco e ai servizi di carattere culturale e ricreativo.
- l gioco è consentito purché non arrechi disturbo o pericolo per se o per gli altri ovvero causi danno alla vegetazione, alle infrastrutture e agli immobili inseriti all’interno delle aree verdi.
Art. 8. Regole d’uso
- E’ vietato utilizzare le aree dei parchi storici per scopi non conformi alle loro destinazioni d’uso ed è, altresì, vietato compromettere in qualsiasi modo la vitalità del suolo, del soprassuolo e del sottosuolo, fatte salve le prescrizioni contenute nel presente regolamento
- Al fine di salvaguardare dal degrado il patrimonio artistico, architettonico e naturalistico dei parchi storici, si evidenziano le situazioni più critiche che causano danneggiamenti temporanei o più duraturi e che possono compromettere l’aspetto estetico, ovvero interferire negli equilibri biologici.
- E’ pertanto vietato:
- causare danni al patrimonio vegetale, calpestare le aiuole ed i prati non aperti al pubblico e/o il sottobosco;
- danneggiare, tagliare alberi e/o rami;
- estirpare piante o parti di esse (fiori, semi, bulbi, frutti, funghi, muschio e erbe selvatiche);
- mettere a dimora piante di qualsiasi specie;
- danneggiare in qualsiasi modo il patrimonio vegetale;
- causare danni al patrimonio architettonico monumentale/artistico anche con scritte e graffiti, gli edifici, le strutture all’interno dei parchi e dei giardini storici, le recinzioni e i cancelli di ingresso;
- compiere atti vandalici;
- mettere in atto comportamenti incongrui e irresponsabili quali, salire su alberi, muri, balaustrate, scavalcare cancelli;
- entrare nelle aree interdette al pubblico e opportunamente segnalate;
- detenere e/o utilizzare barbecue, fornelli a gas, elettrici per qualsiasi uso ad eccezione delle attività previste e autorizzate ai sensi del presente regolamento;
- detenere e/o utilizzare petardi, fuochi d’artificio e prodotti simili;
- effettuare pic-nic che comportino la collocazione di tavoli, sedie, tende, strutture mobili e materiali invasivi sui tappeti erbosi;
- effettuare la distribuzione di volantini, di materiale pubblicitario, ad eccezione di materiali di comunicazione relativo alle attività di valorizzazione proposte dal sistema integrato di parchi-musei-scuole e biblioteche;
- produrre rumori molesti anche con apparecchi muniti di amplificazione del suono;
- abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi raccoglitori;
- non effettuare la raccolta differenziata ove prevista;
- detenere e/o utilizzare armi per il soft-air (giochi di guerra);
- utilizzare le aree interne ai parchi storici per l’atterraggio di deltaplani e/o parapendio, ad eccezione dei casi di urgenza e necessità dovuti a condizioni atmosferiche avverse o a guasti tecnici;
- soddisfare le proprie esigenze fisiologiche al di fuori delle apposite strutture igieniche;
- effettuare feste, iniziative o eventi di qualsiasi tipo, l’esercizio di forme di commercio e di pubblico intrattenimento, senza specifica autorizzazione della Civica Amministrazione;
- pescare nei laghi e laghetti pesci e oggetti, è inoltre vietato immergere in acqua qualsiasi cosa o animali;
- lavare oggetti o animali o lavarsi alle fontane o negli specchi acquei;
- molestare, catturare, ferire o provocare la morte di qualsiasi animale e sottrarre o danneggiare nidi e uova;
- lasciare sul suolo le deiezioni dei propri animali.
- Ferme restando le disposizioni che vietano l’abbandono di animali all’interno dei parchi storici, nonché nelle fontane, negli specchi acquee e nei laghetti in essi presenti, è vietato immettere rettili, anfibi e pesci.
- Sono vietate la distribuzione di cibo agli animali e la realizzazione di ricoveri per gli stessi.
Art. 9. Disposizioni per i proprietari di cani
- Nei parchi e giardini storici si applica il “Regolamento per la tutela e il benessere degli animali in città” […]
- Fatti salvi specifici divieti adeguatamente segnalati, esclusivamente lungo i percorsi e i viali dei parchi storici è consentita la conduzione dei cani, purché siano tenuti al guinzaglio dai proprietari.
- I proprietari dei cani sono sempre tenuti:
- a rimuovere le deiezioni solide dei cani e limitare gli effetti delle deiezioni liquide;
- i proprietari dei cani sono invitati a porre in essere comportamenti atti ad evitare che i cani urinino su prati, arbusti ed altra vegetazione (l’alta concentrazione di azoto presente nell’urina costituisce una sorta di diserbante naturale che “brucia” le foglie e gli apparati radicali);
- ad impedire ogni tentativo di escavazione del terreno.
- La violazione dei disposti del presente articolo comporta l’applicazione della sanzione prevista all’articolo 24 comma 5 del presente Regolamento.
Art. 20. Affissioni
Fatte salve le affissioni curate direttamente dagli Uffici comunali competenti in materia di affissioni, nei parchi storici è vietato affiggere cartelli, manifesti e materiali di qualsiasi genere, anche sui cancelli d’ingresso, sulle recinzioni, sui muri esterni degli edifici. […]
Art. 23. Presidio e vigilanza
[…]
- Le attività di presidio e sorveglianza, in via speciale, e limitatamente alle materie di specifica competenza, sono svolte da guardie volontarie o di altri Enti e Aziende erogatori di pubblici servizi, ai quali sarà conferita dal Sindaco, previo specifico corso di formazione, la qualifica di agente di polizia amministrativa. Collaborano anche alle attività di presidio:
- 1. i soggetti addetti alla manutenzione dei parchi;
- 2. i soggetti addetti alla raccolta dei rifiuti.
- L’Amministrazione comunale può stipulare specifiche convenzioni e/o accordi con enti e/o associazioni per la sorveglianza-presidio e/o la vigilanza dei parchi storici.
- Gruppi e Associazioni di Volontariato convenzionati con la Civica Amministrazione, ovvero con il concessionario del parco, nei limiti loro consentiti dal relativo status giuridico, o direttamente incaricati della gestione e/o assegnatari di aree all’interno dei parchi, possono svolgere funzioni di presidio del territorio e di segnalazione agli Ufficio Competenti e alle Forze dell’Ordine.
[…]